Prodotti in evidenza
Quotidiano Giuridico
Minori e conflittualità tra genitori: il giudice può imporre un percorso di terapia familiare?
19/03/2026 - La prescrizione ai genitori di seguire un trattamento psicoterapeutico determina un condizionamento che contrasta con gli artt. 13 e 32, comma 2 Cost. (Cassazione n. 32576/2025)
I successi della mediazione secondo la Camera arbitrale di Milano
19/03/2026 - Negli ultimi 4 anni le domande sono aumentate del 6%, e il 68 % delle controversie si chiude con una conciliazione
Messa alla prova per gli adulti: legittimo il divieto di una seconda concessione
19/03/2026 -
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 30 del 17 marzo 2026, ha rigettato una serie di questioni di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis, c. 4, c.p., nella parte in cui prevede il divieto di concessione una ulteriore volta della sospensione con messa alla prova dell’imputato anche per l’ipotesi in cui il procedimento in cui la messa alla prova era stata già concessa si sia concluso con sentenza di proscioglimento, ovvero dopo che siano decorsi tre anni dalla sentenza di proscioglimento per estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova.
IPSOA Quotidiano
Prestazioni sanitarie: chiarimenti sulla detrazione IVA
19/03/2026 - Con la decisione resa nella causa C-513/24, la Corte di Giustizia dell’UE ha chiarito che le spese sostenute per l’acquisto di beni e di servizi richiesti da una normativa nazionale per la fornitura di prestazioni sanitarie che non danno diritto a detrazione, ma altresì utilizzati per l’esercizio di prestazioni che danno diritto a detrazione, non costituiscono, in ragione di questo solo obbligo regolamentare, spese generali che danno diritto a una detrazione prorata. Con la decisione resa nella causa C-513/24, la Corte di Giustizia dell’UE ha chiarito che le spese sostenute per l’acquisto di beni e di servizi richiesti da una normativa nazionale per la fornitura di prestazioni sanitarie che non danno diritto a detrazione, ma altresì utilizzati per l’esercizio di prestazioni che danno diritto a detrazione, non costituiscono, in ragione di questo solo obbligo regolamentare, spese generali che danno diritto a una detrazione prorata.
Codice CUN in fattura: le indicazioni delle Entrate
19/03/2026 - Con provvedimento del 19 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole per la compilazione delle fatture relative ai prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche Nazionali, istituite al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi. Nella fattura, per ciascun prodotto oggetto di transazione, dovrà essere inserito uno specifico codice CUN di cui all’elenco dei codici CUN pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il provvedimento stabilisce, inoltre, le modalità di trasmissione dei dati delle fatture alle segreterie delle Commissioni per la predisposizione di report informative. Con provvedimento del 19 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole per la compilazione delle fatture relative ai prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche Nazionali, istituite al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi. Nella fattura, per ciascun prodotto oggetto di transazione, dovrà essere inserito uno specifico codice CUN di cui all’elenco dei codici CUN pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il provvedimento stabilisce, inoltre, le modalità di trasmissione dei dati delle fatture alle segreterie delle Commissioni per la predisposizione di report informative.
Riduzione degli adempimenti per le imprese grazie alle statistiche con fatturazione elettronica
19/03/2026 - Con un comunicato stampa del 19 marzo 2026, l’ISTAT e l’Agenzia delle Entrate hanno reso noto l’avvio della fase pienamente operativa del Piano di semplificazione e riduzione del carico statistico sulle imprese attraverso l’utilizzo dei dati della fatturazione elettronica. Nello specifico, il Piano SFERA, consente a oltre 10mila imprese di minori dimensioni, incluse nella Rilevazione mensile sul Fatturato dei Servizi, di non essere più coinvolte nella compilazione dei questionari (120mila compilazioni annue in meno) poiché i loro dati saranno stimati attraverso le informazioni fornite dall’Agenzia. Con un comunicato stampa del 19 marzo 2026, l’ISTAT e l’Agenzia delle Entrate hanno reso noto l’avvio della fase pienamente operativa del Piano di semplificazione e riduzione del carico statistico sulle imprese attraverso l’utilizzo dei dati della fatturazione elettronica. Nello specifico, il Piano SFERA, consente a oltre 10mila imprese di minori dimensioni, incluse nella Rilevazione mensile sul Fatturato dei Servizi, di non essere più coinvolte nella compilazione dei questionari (120mila compilazioni annue in meno) poiché i loro dati saranno stimati attraverso le informazioni fornite dall’Agenzia.
Carenza di lavoratori Nord-Ovest: l'analisi dei Consulenti del lavoro
19/03/2026 - Il rapporto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro evidenzia come, in Piemonte e Valle d’Aosta, il mercato del lavoro sia sempre più caratterizzato da una forte difficoltà di incontro tra domanda e offerta. Nel 2025 quasi il 50% delle assunzioni risulta di difficile reperimento, con criticità legate più alla scarsità di candidati che al mismatch formativo. L’analisi mette in luce impatti organizzativi rilevanti per le imprese e individua possibili leve di intervento. Il rapporto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro evidenzia come, in Piemonte e Valle d’Aosta, il mercato del lavoro sia sempre più caratterizzato da una forte difficoltà di incontro tra domanda e offerta. Nel 2025 quasi il 50% delle assunzioni risulta di difficile reperimento, con criticità legate più alla scarsità di candidati che al mismatch formativo. L’analisi mette in luce impatti organizzativi rilevanti per le imprese e individua possibili leve di intervento.
Riscatti e ricongiunzioni: attestazioni fiscali online
19/03/2026 - Con il messaggio n. 965 del 2026 l’INPS rende disponibili le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati nel 2025 per riscatti, ricongiunzioni e rendite direttamente nel “Portale dei Pagamenti”. Il sistema consente la consultazione e stampa dei documenti con diverse modalità di accesso e chiarisce il regime fiscale applicabile, distinguendo tra deducibilità e detraibilità dei contributi. Con il messaggio n. 965 del 2026 l’INPS rende disponibili le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati nel 2025 per riscatti, ricongiunzioni e rendite direttamente nel “Portale dei Pagamenti”. Il sistema consente la consultazione e stampa dei documenti con diverse modalità di accesso e chiarisce il regime fiscale applicabile, distinguendo tra deducibilità e detraibilità dei contributi.
Malattia del lavoratore: nuove modalità di esposizione in Uniemens
19/03/2026 - Con il messaggio n. 964 del 2026 l’INPS conferma l’avvio, dal periodo di competenza marzo 2026, delle nuove modalità di esposizione degli eventi di malattia nel flusso Uniemens. L’Istituto introduce un regime transitorio che consente modalità alternative di compilazione per gestire le criticità applicative iniziali. Con il messaggio n. 964 del 2026 l’INPS conferma l’avvio, dal periodo di competenza marzo 2026, delle nuove modalità di esposizione degli eventi di malattia nel flusso Uniemens. L’Istituto introduce un regime transitorio che consente modalità alternative di compilazione per gestire le criticità applicative iniziali.
Contratto di revisione legale: l'analisi di Assonime
18/03/2026 - Assonime, con il Note e Studi n. 3/2026, analizza la qualificazione giuridica del contratto di revisione legale, evidenziando la complessità del quadro normativo e la necessità di un corretto bilanciamento tra autonomia contrattuale e funzione pubblicistica dell’attività di controllo. Lo studio ricostruisce preliminarmente il coordinamento tra disciplina codicistica e normativa speciale, definendo l’ambito entro cui le parti possono intervenire con pattuizioni specifiche. Particolare attenzione è dedicata alle clausole che nella prassi sollevano dubbi di validità, con l’obiettivo di chiarirne la compatibilità con i limiti imposti dal principio di indipendenza del revisore, considerato invalicabile. Sono ritenute ammissibili le clausole organizzative e quelle che consentono verifiche sull’esecuzione dell’incarico, purché non interferiscano nel giudizio professionale. In conclusione, Assonime sottolinea l’esigenza di contratti flessibili e calibrati, capaci di valorizzare l’autonomia negoziale nel rispetto della funzione pubblicistica della revisione. Assonime, con il Note e Studi n. 3/2026, analizza la qualificazione giuridica del contratto di revisione legale, evidenziando la complessità del quadro normativo e la necessità di un corretto bilanciamento tra autonomia contrattuale e funzione pubblicistica dell’attività di controllo. Lo studio ricostruisce preliminarmente il coordinamento tra disciplina codicistica e normativa speciale, definendo l’ambito entro cui le parti possono intervenire con pattuizioni specifiche. Particolare attenzione è dedicata alle clausole che nella prassi sollevano dubbi di validità, con l’obiettivo di chiarirne la compatibilità con i limiti imposti dal principio di indipendenza del revisore, considerato invalicabile. Sono ritenute ammissibili le clausole organizzative e quelle che consentono verifiche sull’esecuzione dell’incarico, purché non interferiscano nel giudizio professionale. In conclusione, Assonime sottolinea l’esigenza di contratti flessibili e calibrati, capaci di valorizzare l’autonomia negoziale nel rispetto della funzione pubblicistica della revisione.
Nuova deroga ai criteri di valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante
17/03/2026 - La <a target="_blank" title="legge di Bilancio 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/24/legge-bilancio-2026-novita-fiscali">legge di Bilancio 2026</a> (<a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1992025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000996314SOMM">legge n. 199/2025</a>) permette la deroga, per gli esercizi 2025 e 2026, ai criteri di valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante. Tale deroga, concessa ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali, da un lato protegge i bilanci da shock finanziari esogeni e temporanei, dall'altro richiede un apparato informativo in Nota Integrativa estremamente solido per evitare che la sospensione delle svalutazioni si trasformi in una mancanza di trasparenza verso gli stakeholder. La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) permette la deroga, per gli esercizi 2025 e 2026, ai criteri di valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante. Tale deroga, concessa ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali, da un lato protegge i bilanci da shock finanziari esogeni e temporanei, dall'altro richiede un apparato informativo in Nota Integrativa estremamente solido per evitare che la sospensione delle svalutazioni si trasformi in una mancanza di trasparenza verso gli stakeholder.
IFRS 16: pubblicato il Feedback Statement dell'EFRAG
12/03/2026 - L’EFRAG ha pubblicato il proprio Feedback Statement relativo alla revisione post‑implementazione dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 16" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000857087SOMM">IFRS 16</a> Leasing. Il documento sintetizza i contributi ricevuti durante la consultazione pubblica e le attività di sensibilizzazione, illustrando come tali osservazioni abbiano orientato le posizioni espresse nella lettera di commento finale. La maggior parte dei partecipanti ritiene che l’<a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 16" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000857087SOMM">IFRS 16</a> stia funzionando come previsto, migliorando la trasparenza grazie alla rilevazione in bilancio della maggior parte dei contratti di locazione. Sono tuttavia emersi rilevanti costi di implementazione e gestione, soprattutto per le entità con un elevato numero di leasing, e una preferenza per interventi mirati anziché modifiche strutturali. Tra le aree che richiedono chiarimenti figurano la determinazione della durata del contratto, i tassi di sconto, i pagamenti variabili e la presentazione dei flussi nel rendiconto finanziario. Sono state inoltre segnalate criticità nelle interazioni con <a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 9" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000842287SOMM">IFRS 9</a> e <a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 15" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000840054SOMM">IFRS 15</a>. L’EFRAG ha pubblicato il proprio Feedback Statement relativo alla revisione post‑implementazione dell’IFRS 16 Leasing. Il documento sintetizza i contributi ricevuti durante la consultazione pubblica e le attività di sensibilizzazione, illustrando come tali osservazioni abbiano orientato le posizioni espresse nella lettera di commento finale. La maggior parte dei partecipanti ritiene che l’IFRS 16 stia funzionando come previsto, migliorando la trasparenza grazie alla rilevazione in bilancio della maggior parte dei contratti di locazione. Sono tuttavia emersi rilevanti costi di implementazione e gestione, soprattutto per le entità con un elevato numero di leasing, e una preferenza per interventi mirati anziché modifiche strutturali. Tra le aree che richiedono chiarimenti figurano la determinazione della durata del contratto, i tassi di sconto, i pagamenti variabili e la presentazione dei flussi nel rendiconto finanziario. Sono state inoltre segnalate criticità nelle interazioni con IFRS 9 e IFRS 15.
Tax credit cinema: al via le domande dal 24 marzo 2026
19/03/2026 - Il Ministero della Cultura ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 577/2026 che definisce termini e modalità per la presentazione delle domande di credito d’imposta destinate alle imprese dell’esercizio cinematografico, per investimenti conclusi entro il 31 dicembre 2024. Le richieste devono essere inviate tramite la piattaforma DGCOL dal 24 marzo al 28 aprile 2026, con firma digitale conforme al Regolamento eIDAS. Il credito riguarda interventi realizzati dal 1° ottobre 2022 e ogni sala può essere oggetto di una sola domanda. Il plafond disponibile è pari a 25 milioni di euro. Il sistema si disattiva automaticamente al raggiungimento dell’utilizzo delle risorse. Le imprese beneficiarie devono programmare per tre anni almeno il 20% di film europei (15% per sale fino a due schermi). Sulla piattaforma dedicata, sono previste istruzioni operative, assistenza tramite ticket e un vademecum dedicato. Il Ministero della Cultura ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 577/2026 che definisce termini e modalità per la presentazione delle domande di credito d’imposta destinate alle imprese dell’esercizio cinematografico, per investimenti conclusi entro il 31 dicembre 2024. Le richieste devono essere inviate tramite la piattaforma DGCOL dal 24 marzo al 28 aprile 2026, con firma digitale conforme al Regolamento eIDAS. Il credito riguarda interventi realizzati dal 1° ottobre 2022 e ogni sala può essere oggetto di una sola domanda. Il plafond disponibile è pari a 25 milioni di euro. Il sistema si disattiva automaticamente al raggiungimento dell’utilizzo delle risorse. Le imprese beneficiarie devono programmare per tre anni almeno il 20% di film europei (15% per sale fino a due schermi). Sulla piattaforma dedicata, sono previste istruzioni operative, assistenza tramite ticket e un vademecum dedicato.
Comunicazione di completamento credito d'imposta 4.0 2025: come compilarla
19/03/2026 - Entro il 31 marzo 2026 vanno inviate le comunicazioni di completamento degli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati entro il 31 dicembre 2025. L’adempimento, necessario per usufruire del credito d’imposta 4.0, riguarda sia le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse che le imprese che hanno ricevuto dal GSE una nuova disponibilità di risorse. In quest’ultimo caso, prima della comunicazione di completamento, i beneficiari devono inviare la comunicazione di conferma attestante il pagamento di almeno il 20% del costo dell’investimento oppure, in caso di leasing, la sottoscrizione del contratto. Come compilare il modello? Entro il 31 marzo 2026 vanno inviate le comunicazioni di completamento degli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati entro il 31 dicembre 2025. L’adempimento, necessario per usufruire del credito d’imposta 4.0, riguarda sia le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse che le imprese che hanno ricevuto dal GSE una nuova disponibilità di risorse. In quest’ultimo caso, prima della comunicazione di completamento, i beneficiari devono inviare la comunicazione di conferma attestante il pagamento di almeno il 20% del costo dell’investimento oppure, in caso di leasing, la sottoscrizione del contratto. Come compilare il modello?
CYSSDE Open Call 3 protegge con fondi UE la cybersecurity delle imprese
18/03/2026 - Il bando UE CYSSDE Open Call 3 finanzia nell’ambito del Digital Europe Programme iniziative di penetration testing e vulnerability assessment volte a simulare attacchi informatici e a saggiare la vulnerabilità presente nei sistemi informatici e nelle infrastrutture digitali delle imprese. Possono partecipare al bando PMI, mid-cap, grandi imprese, centri di ricerca e organismi pubblici con competenze nel campo della cybersecurity, presentando progetti singolarmente oppure in consorzio fino a due partner. Sono previsti contributi a fondo perduto e programmi di mentoring. Quando inviare la domanda? Il bando UE CYSSDE Open Call 3 finanzia nell’ambito del Digital Europe Programme iniziative di penetration testing e vulnerability assessment volte a simulare attacchi informatici e a saggiare la vulnerabilità presente nei sistemi informatici e nelle infrastrutture digitali delle imprese. Possono partecipare al bando PMI, mid-cap, grandi imprese, centri di ricerca e organismi pubblici con competenze nel campo della cybersecurity, presentando progetti singolarmente oppure in consorzio fino a due partner. Sono previsti contributi a fondo perduto e programmi di mentoring. Quando inviare la domanda?
Clausole abusive e prescrizione: il dies a quo secondo la Corte UE
19/03/2026 - La Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella sentenza del 19 marzo 2026 (causa C‑679/24), chiarisce che il diritto dell’Unione impedisce di far decorrere il termine di prescrizione quinquennale dalla data di stipula del mutuo quando il consumatore non era, né poteva essere, consapevole dell’eventuale abusività della clausola. Una simile interpretazione nazionale, considerata la posizione strutturalmente debole del consumatore, il suo minore livello informativo e la lunga durata dei mutui, renderebbe eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti garantiti dalla direttiva sulle clausole abusive, violando il principio di effettività. La Corte esclude inoltre che il dies a quo possa coincidere con la data di una decisione del giudice supremo nazionale o della stessa Corte di giustizia, poiché non è ragionevole pretendere che un consumatore medio segua costantemente la giurisprudenza. Gli stessi criteri valgono per la ripresa del termine dopo una sospensione, che non può essere ancorata a tali decisioni. La Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella sentenza del 19 marzo 2026 (causa C‑679/24), chiarisce che il diritto dell’Unione impedisce di far decorrere il termine di prescrizione quinquennale dalla data di stipula del mutuo quando il consumatore non era, né poteva essere, consapevole dell’eventuale abusività della clausola. Una simile interpretazione nazionale, considerata la posizione strutturalmente debole del consumatore, il suo minore livello informativo e la lunga durata dei mutui, renderebbe eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti garantiti dalla direttiva sulle clausole abusive, violando il principio di effettività. La Corte esclude inoltre che il dies a quo possa coincidere con la data di una decisione del giudice supremo nazionale o della stessa Corte di giustizia, poiché non è ragionevole pretendere che un consumatore medio segua costantemente la giurisprudenza. Gli stessi criteri valgono per la ripresa del termine dopo una sospensione, che non può essere ancorata a tali decisioni.
Golden power: l'analisi di Assonime sulla modifica della disciplina
19/03/2026 - Assonime, con la circolare n. 7 del 19 marzo 2026, analizza le modifiche alla disciplina del golden power introdotte dal decreto‑legge 175/2025, convertito nella legge 4/2026, nell’ambito degli incentivi alla Transizione 5.0. Gli interventi rispondono principalmente alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea e riguardano tre aspetti: il rapporto tra poteri speciali e normative settoriali, il coordinamento con le autorizzazioni europee nei settori finanziario, creditizio e assicurativo, e l’estensione della nozione di sicurezza nazionale alla sicurezza economica e finanziaria. Trattandosi di modifiche puntuali in un quadro già complesso, Assonime evidenzia la necessità di un riordino organico della disciplina per garantire maggiore certezza del diritto e un migliore allineamento con il nuovo Regolamento UE sul controllo degli investimenti esteri e con la strategia europea sulla sicurezza economica. Assonime, con la circolare n. 7 del 19 marzo 2026, analizza le modifiche alla disciplina del golden power introdotte dal decreto‑legge 175/2025, convertito nella legge 4/2026, nell’ambito degli incentivi alla Transizione 5.0. Gli interventi rispondono principalmente alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea e riguardano tre aspetti: il rapporto tra poteri speciali e normative settoriali, il coordinamento con le autorizzazioni europee nei settori finanziario, creditizio e assicurativo, e l’estensione della nozione di sicurezza nazionale alla sicurezza economica e finanziaria. Trattandosi di modifiche puntuali in un quadro già complesso, Assonime evidenzia la necessità di un riordino organico della disciplina per garantire maggiore certezza del diritto e un migliore allineamento con il nuovo Regolamento UE sul controllo degli investimenti esteri e con la strategia europea sulla sicurezza economica.
Richieste di accesso ai dati personali e abuso del diritto: i criteri fissati dalla Corte UE
19/03/2026 - Nella sentenza del 19 marzo 2026 nella causa C-526/24, la Corte di Giustizia UE chiarisce che anche una prima richiesta di accesso ai dati personali può essere considerata “eccessiva” ai sensi del RGPD quando il titolare del trattamento dimostri che essa è stata presentata con intento abusivo. Ciò avviene quando l’interessato non mira realmente a conoscere il trattamento dei propri dati o a verificarne la liceità, ma a creare artificiosamente i presupposti per ottenere un risarcimento. A tal fine, possono essere valutate informazioni pubbliche che mostrino un comportamento sistematico dell’interessato, consistente in iscrizioni ripetute a newsletter seguite da richieste di accesso e domande risarcitorie. La Corte ribadisce inoltre che il risarcimento per violazioni del RGPD, incluso il diritto di accesso, richiede la prova di un danno effettivo, materiale o immateriale. Nessun risarcimento è dovuto quando il danno deriva dal comportamento dell’interessato stesso. Spetta al giudice nazionale applicare tali principi al caso concreto. Nella sentenza del 19 marzo 2026 nella causa C-526/24, la Corte di Giustizia UE chiarisce che anche una prima richiesta di accesso ai dati personali può essere considerata “eccessiva” ai sensi del RGPD quando il titolare del trattamento dimostri che essa è stata presentata con intento abusivo. Ciò avviene quando l’interessato non mira realmente a conoscere il trattamento dei propri dati o a verificarne la liceità, ma a creare artificiosamente i presupposti per ottenere un risarcimento. A tal fine, possono essere valutate informazioni pubbliche che mostrino un comportamento sistematico dell’interessato, consistente in iscrizioni ripetute a newsletter seguite da richieste di accesso e domande risarcitorie. La Corte ribadisce inoltre che il risarcimento per violazioni del RGPD, incluso il diritto di accesso, richiede la prova di un danno effettivo, materiale o immateriale. Nessun risarcimento è dovuto quando il danno deriva dal comportamento dell’interessato stesso. Spetta al giudice nazionale applicare tali principi al caso concreto.
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GDPR: come gestire gli adempimenti
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